IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

Ieri mattina, 9 gennaio,  a Lecce si è tenuta un’assemblea per fare un po’ di chiarezza sulla riforma dell’ordine dei giornalisti. Martedì 17 gennaio appuntamento presso la sede dell’ordine di Bari

Circolano in rete, ripresi anche da autorevoli siti, alcuni articoli sulle sorti dei pubblicisti e più in generale dell’Ordine dei giornalisti. I testi mettono insieme elementi veri, elementi ipotetici ed elementi decisamente inesistenti senza fare alcuna distinzione di sorta. Per iniziare a fare un po’ di chiarezza rispetto ai temi che interessano i giornalisti il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e i rappresentanti pugliesi nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti hanno organizzato due assemblee aperte a tutti i colleghi. La prima si è tenuta ieri mattina (lunedì 9 gennaio) presso le Officine Cantelmo di Lecce alla presenza della Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia Paola Laforgia, dei consiglieri regionali Piero Ricci, Gianfranco Summo e Nani Campione e dei consiglieri nazionali Michele Partipilo, Daniela Pastore, Elio Donno e Adelmo Gaetani.  

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi e colleghe preoccupati dal rincorrersi delle voci “catastrofiche” dell’ultimo periodo, sono stati illustrati alcuni dei passaggi che condurranno alla riforma dell’ordine dei giornalisti.

Il 13 agosto 2010, l’allora ministro Giulio Tremonti presenta un decreto legge (n. 138/2011) nel quale è presente un Titolo dedicato a “Liberalizzazioni, privatizzazioni e altre misure per favorire lo sviluppo”. All’Art.33, comma 5 si legge: «Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33 quinto comma della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi… »

Nel cosiddetto «Decreto Tremonti« (diventato poi legge 148/2011) si fissa il termine per la riforma degli Ordini, pur senza precisare come e attraverso quale strumento, e si pone un vincolo preciso: per far parte di un Ordine professionale occorre aver superato un esame di Stato, secondo quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione. La norma parla però di «accesso» alla professione e dunque sembra rivolgersi – in maniera coerente con i principi generali del nostro Ordinamento – solo a chi da questo momento in poi e comunque dal 13 agosto 2012 vorrà svolgere la professione. Riportato tutto ciò nella realtà giornalistica sembra potersi ragionevolmente affermare che coloro che sono già iscritti nell’Elenco pubblicisti mantengono i diritti acquisiti e cioè:
– presenza e rappresentanza nell’Ordine;
– direzione responsabile di periodici ai sensi della legge sulla stampa;
– iscrizione all’Inpgi;
– iscrizione alla Casagit;
– contratto Fnsi-Fieg;
– contratto Aer-Anti-Corallo.

Ciò significa in sostanza che non potranno essere iscritti nuovi pubblicisti, che altrimenti dovrebbero sostenere un esame di Stato come i professionisti, per cui l’attuale Elenco pubblicisti sarebbe da considerarsi ad esaurimento. In questa ottica è ragionevole prevedere una sanatoria di 3 o 5 anni durante la quale tutti gli attuali pubblicisti che:
– svolgano solo attività giornalistica (esclusività professionale);
– abbiano un qualunque contratto di natura giornalistica;
– abbiano un determinato reddito annuo lordo;
– abbiano frequentato un corso di formazione validato dall’Ordine e di almeno 80 (?) ore più verifica finale;
possono sostenere l’esame di Stato ed essere iscritti nell’Elenco professionisti.

La Finanziaria (Legge «di Stabilità 2012» n.183/2011) fa luce sulle modalità della riforma degli Ordini e prevede che avvenga con “decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi ….” sfruttando la normativa sulla delegificazione. E aggiunge «resta ferma la data del 13 agosto 2012», ma soprattutto (art. 5-bis) che «le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5». Il che crea profondo allarme in tutte le categorie professionali poiché significa che in qualunque momento il governo, con un semplice decreto, può cancellare uno o tutti gli Ordini professionali.
Si arriva così al maxiemendamento recepito dal governo Monti (decreto legge 201 del 2011) che modifica radicalmente il contenuto dell’articolo 5-bis, cancellando il rischio di un’abrogazione in blocco di tutti gli Ordini entro la fatidica data del 13 agosto. Eccone il testo: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.

Le lettere da a) a g) dicono testualmente:

a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
N.B.: la norma stabilisce il principio del libero accesso e libero esercizio delle professioni, fermo restando – quale unica limitazione all’accesso – l’esame di Stato ai sensi dell’art. 33 della Costituzione. Eventuali restrizioni relativamente al numero di persone autorizzate ad esercitare una certa professione possono essere introdotte da specifica previsione legislativa sulla base di ragioni di interesse pubblico.

b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

N.B.: la norma prevede l’obbligo di formazione continua secondo regolamenti predisposti dai consigli nazionali. Interpretando la disposizione alla luce delle vigenti normative relative ad altre professioni (es.: avvocati), sarà onere del CNOG,provvedere alla individuazione della durata e del contenuto dell’obbligo formativo (decorrenza dell’obbligo, numero di crediti formativi), tipologia di eventi (organizzati dal CNOG o dai consigli regionali o da associazioni convenzionate), la tipologia di attività che integra l’obbligo della formazione obbligatoria e continua (partecipazione a corsi, eventuali pubblicazioni specifiche, contratti di insegnamento, partecipazione a commissioni d’esame, attività di studio), eventuali categorie esonerate dalla formazione continua e obbligatoria, inosservanza agli obblighi con specifica individuazione dell’illecito disciplinare nonché indicazioni da dare ai Consigli Regionali dell’Ordine.

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
N.B.: la norma potrebbe avere implicazioni sugli aspiranti giornalisti professionisti. Il legislatore dovrà chiarire la nozione di “tirocinio” al fine di stabilire se ricomprenda o meno le attuali forme di praticantato.

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
N.B.: la norma stabilisce l’obbligo fissare con forma scritta i compensi spettanti al professionista. Si prevede inoltre la predisposizione di tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, che tuttavia potranno essere derogate. Nel decreto non sono stabilite le modalità di concreta predisposizione delle tariffe, per la quale, tuttavia, in base anche alle esperienze pregresse è da ipotizzare il coinvolgimento del CNOG.

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
N.B.: la norma prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Sicuramente questa norma esplicherà efficacia su coloro che esercitano l’attività giornalistica autonomamente (freelance), mentre è da verificare la generalizzazione dell’obbligo per tutti gli iscritti all’Ordine. Da notare che è previsto un ruolo specifico dei Consigli Nazionali e degli enti previdenziali di categoria (es.: INPGI).

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
N.B.: la norma in questione stabilisce che verranno distinte le funzioni amministrative da quelle giustiziali, affidando il compito di istruire e decidere le questioni disciplinari ad organi da istituire sia a livello regionale sia a livello nazionale. Il decreto è molto generico, non fissando il numero dei componenti né chi sarà chiamato a nominare tali collegi. Varie, pertanto, sono le configurazioni possibili (consiglio di disciplina esterno al Consiglio dell’Ordine – regionale o nazionale – e dotato di proprio apparato amministrativo; consiglio di disciplina esterno che si avvale dell’apparato amministrativo del Consiglio dell’Ordine; consiglio di disciplina incardinato nelle strutture – centrali o periferiche – del Ministero della Giustizia. Si sottolinea l’incompatibilità prevista tra la carica di consigliere (regionale e nazionale) e quella di membro dei consigli di disciplina, che non trova immediata applicazione.

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Sembrerebbe quindi che l’attuale legge ordinistica decada automaticamente, ovvero il Consiglio perda i suoi poteri, entro il 13 agosto 2012 per tutto ciò che riguarda:
−     l’attività disciplinare;
−     l’obbligo della formazione permanente continua;
−     l’obbligo dell’assicurazione in caso di attività autonoma.
Per il resto vale quanto previsto dall’emendamento introdotto dalla Camera (legge di conversione 214 del 2011, art. 33, comma 5-ter):
“Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
E qui si torna in un ambito fortemente connotato dall’incertezza. E cioè se non viene predisposto il Decreto di riforma previsto dalla legge 148/2011, l’attuale norma della legge n.69/63 che riguarda i pubblicisti, non essendo in contrasto con le lettere a)- g) del comma 5, art. 33 della legge  214/2011, ma essendo in contrasto con la restante parte dello stesso comma 5 che fine fa? Può comunque entrare in quel testo unico da predisporre entro il prossimo 31 dicembre? Anche su questo aspetto il dibattito fra esperti e giuristi è aperto in quanto si potrebbe avere un Testo unico cosiddetto «confermativo», che si limita a raccogliere tutte le parti ancora valide della legge ordinistica; oppure un Testo unico di tipo «innovativo», in cui cioè si raccolgono le norme non cadute ma se ne aggiungono anche di nuove. Saranno settimane intense per cercare di capire esattamente che cosa il governo vuol fare dei giornalisti e del loro Ordine, atteso che resta sempre difficile capire in che modo sia legato alle liberalizzazioni e privatizzazioni del Titolo iniziale.

Prossimo appuntamento martedì 17 gennaio alle ore 9.30 presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia di Bari in concomitanza con la riunione del Consiglio regionale dell’Ordine. Inoltre, l’Ordine nazionale ha avviato una serie di contatti con il governo e ha convocato un Consiglio monotematico (dal 18 al 20 gennaio) per discutere dei problemi posti dalla riforma delle professioni previste dalla legge.

Info www.og.puglia.it